“Il successo è il risultato di perfezione,
duro lavoro, ciò che si impara dai fallimenti,
lealtà, e persistenza.”
Colin Powell
Con la nuova riforma del condominio (L. n. 220 dell'11/12/2012) il legislatore ha inteso restringere il numero dei soggetti a cui affidare l'incarico di amministratore di condomino: l’intento specifico è quello di evitare che persone dalla condotta non cristallina, possano svolgere un incarico professionale che coinvolge la vita quotidiana di persone e famiglie.
Pertanto, l’amministratore di condominio deve possedere i requisiti indicati dalla legge, sia prima della sua nomina che durante l'incarico, pena la cessazione dello stesso. Per quanto riguarda i requisiti, possono svolgere l'incarico di amministratore di condominio tutti coloro che non sono stati condannati per delitti contro la pubblica amministrazione, l'amministrazione della giustizia, la fede pubblica, il patrimonio. Seguono poi i requisiti relativi alla persona che svolge la professione di amministratore: il godimento dei diritti civili, l’assenza di eventuale interdizione e inabilitazione, l’assenza di protesto bancario (art. 71 bis). Non mancano criteri anche per l’istruzione: è richiesto il diploma di scuola superiore.
La legge richiede che il professionista detenga una condotta onesta, senza tralasciare la preparazione in materia: la nuova riforma infatti ha previsto anche per l’amministratore di condominio l’aggiornamento professionale obbligatorio: l’amministratore è tenuto a frequentare appositi corsi di formazione, sia prima che durante l'assunzione dell'incarico; tale obbligo esiste per tutti, esclusi coloro che svolgono l'attività solo per il proprio condominio. Se l’amministratore di condominio dovesse perdere i requisiti suddetti (art. 71 bis lettere a,b,c,d) durante lo svolgimento dell’incarico, si determinerebbe una condizione di incompatibilità sopravvenuta che il legislatore ha inteso risolvere con la cessazione dall’incarico stesso.
Alla luce della norma vigente, sembra che il legislatore si sia ispirato all’ identikit dell’amministratore ideale, stilato dagli utenti di un sito del settore. Secondo i condomini infatti l’amministratore perfetto è un soggetto maggiorenne, stabilmente residente in Italia, con una conoscenza multidisciplinare in materie come il diritto e la ragioneria. Possiede il tempo ideale per espletare questa professione e può garantire anche un’adeguata reperibilità telefonica e informatica.
Soprattutto, i condomini vorrebbero un amministratore che possa offrire garanzia e sicurezza per le somme depositate – non a caso con la nuova riforma è stato introdotto il conto corrente condominiale obbligatorio – e che richieda un compenso equo e proporzionale alle sue prestazioni. Sembra proprio che la nuova riforma abbia dato ascolto alle esigenze di chi vive in condominio.
Pubblicato su Piazza Affari n.31 del 2014