“Il successo è il risultato di perfezione,
duro lavoro, ciò che si impara dai fallimenti,
lealtà, e persistenza.”
Colin Powell
Pulizia e disinfestazioni. Anche il condominio viene sottoposto regolarmente a questo genere di attività. Tuttavia, se l’assemblea di decide di affidare ad un terzo il servizio di pulizia delle scale, l’impresa affidataria deve possedere determinati requisiti e rispettare la legge n. 82 del 1994 che regolamenta proprio questo settore. Scopriamo di più.
In particolare, l’art. 1, primo comma, legge n. 82/1994 stabilisce che: ”Le imprese che svolgono attività di pulizia, di disinfezione, di disinfestazione, di derattizzazione o di sanificazione, di seguito denominate "imprese di pulizia", sono iscritte nel registro delle ditte di cui al testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e successive modificazioni, o nell'albo provinciale delle imprese artigiane di cui all'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443, qualora presentino i requisiti previsti dalla presente legge”.
Inoltre, esiste anche un decreto ministeriale a cui far riferimento, il n. 274 del 7 luglio 1997 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.188 in data 13 agosto 1997. Secondo questo atto avente forza di legge, le imprese di pulizia devono essere iscritte alla Camera di commercio. Se non lo sono l’esercizio dell’attività dev’essere considerato abusivo e di conseguenza l’imprenditore può essere soggetto a sanzioni che possono essere comminate anche al committente.
Da fare
È sufficiente farsi consegnare gli estremi dell’iscrizione alla Camera di commercio o, ancor più prudentemente, una visura camerale che attesti l’attualità dell’iscrizione al momento dell’affidamento dell’incarico, al fine di evitare che una semplice pulizia condominiale si trasformi in una brutta sorpresa.