“Il successo è il risultato di perfezione,
duro lavoro, ciò che si impara dai fallimenti,
lealtà, e persistenza.”
Colin Powell
Dal prossimo 6 maggio 2019 entrerà in vigore la normativa che introdurrà alcune novità riguardanti gli obblighi antincendio all’interno del condominio: la normativa in questione verrà applicata sia agli edifici di nuova costruzione che a quelli già esistenti, che dovranno quindi adeguarsi alle nuove regolamentazioni.
Si tratta, in sintesi, del recepimento di alcune direttive già presenti nella guida per la determinazione dei “requisiti di sicurezza antincendio delle facciate negli edifici civili”, allegata alla circolare 5043 del 15/04/2013 del Ministero dell’Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco del soccorso pubblico. La normativa inoltre, contiene delle differenze in base all’altezza degli edifici: si distinguono infatti gli edifici di civile abitazione superiori a 12 metri e gli edifici civili con “altezza antincendio”. Per questi ultimi, vale l’altezza massima viene misurata dal livello inferiore dell’apertura più alta dell’ultimo piano abitabile e/o agibile, escluse quelle dei vani tecnici, al livello del piano esterno più basso, superiore a 24 metri. L’obiettivo della nuova norma non cambia: limitare la probabilità di propagazione di un incendio avente origine all’interno dell’edificio o all’esterno dello stesso; sempre nel medesimo fine rientra quello di evitare o limitare, la caduta di parti di facciata come i frammenti di vetri o di altre parti comunque disgregate o incendiate, che possono compromettere l’esodo in sicurezza degli occupanti l’edificio e l’intervento in sicurezza delle squadre di soccorso. Bisognerà dunque adeguarsi entro un anno, maggio 2020, per l’adozione delle nuove disposizioni antincendio ed entro due anni, maggio 2021, per le disposizioni che permettano di garantire l’uscita in totale sicurezza nel caso di fiamme. Tra le novità si riportano anche l’installazione degli impianti di segnalazione manuale di allarme incendio (per i casi di altezze antincendio superiori a 54 m) e sistemi di allarme vocale per scopi di emergenza (nei casi di altezza antincendio maggiore di 80 m). Tra le nuove figure previste ci sarà poi un “Responsabile della gestione della sicurezza antincendio” che dovrà pianificare e organizzare le attività della gestione della sicurezza antincendio: tra i suoi compiti quello di predisporre le procedure gestionali ed operative, relative alle misure antincendio preventive nonché aggiornare la pianificazione dell’emergenza. Prevista anche la figura del Coordinatore dell’emergenza, incarico che sovrintende all’attuazione della pianificazione di emergenza e delle misure di evacuazione previste, interfacciandosi con i responsabili delle squadre dei soccorritori.