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    “Il successo è il risultato di perfezione,
    duro lavoro, ciò che si impara dai fallimenti,
    lealtà, e persistenza.”

    Colin Powell

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    “Scegli il lavoro che ami e non lavorerai mai,
    neanche per un giorno in tutta la tua vita”

    Confucio

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    “L’eccellenza in un campo qualsiasi
    può essere raggiunta solo
    attraverso il lavoro di una vita:
    non si può acquistare ad un prezzo inferiore”

    Samuel Johnson

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    “A chiunque fu dato molto, molto sarà chiesto;
    a chi fu affidato molto, sarà richiesto molto di più.”

    Sacra Bibbia

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    “Colui che segue la folla non andrà mai più lontano della folla.
    Colui che va da solo sarà più probabile
    che si troverà in luoghi dove nessuno è mai arrivato.”

    Albert Einstein

Quando l'amministratore è anche resposabile dei lavori

Al fine di una buona gestione dello stabile, l'amministratore di condominio deve possedere numerose capacità e requisiti. Tuttavia, nonostante la sua competenza e l’eventuale capacità, l’amministratore non è tenuto ad intervenire nei processi  come quello giudiziario o tributario. A questa regola esiste una sola eccezione: l’amministratore può interpretare una figura esterna al processo condominiale quando si trova ad essere il responsabile dei lavori nel processo edilizio, nel momento in cui all'interno del condominio si effettuano dei lavori di manutenzione o di ristrutturazione.

Questa figura è disciplinata dagli articoli 89 e successivi del D.lgs. 81/2008 e presuppone responsabilità civili e penali: il responsabile dei lavori deve assolvere molti obblighi all'interno del processo edilizio rappresentando e facendo sempre gli interessi esclusivi del committente, cioè della totalità dei condomini attraverso l'organo decisionale dell'assemblea.

Nel caso della mancanza di una delibera assembleare che nomini esplicitamente un responsabile dei lavori ed il suo onorario, l'amministratore in quanto mandatario dell'assemblea e rappresentante dei partecipanti al condominio, assume automaticamente il ruolo di responsabile dei lavori e tutti gli obblighi e le responsabilità ad esso collegate. Il problema reale è che nella maggior parte dei casi gli amministratori di condominio in Italia, professionisti e non, ignorano completamente questo fatto, non sapendo di essere anche responsabili del processo edilizio, non assolvendo così ad obblighi di legge che il D.lgs. 81/2008 prescrive.

La non conoscenza, da parte dell'amministratore/responsabile dei lavori,di come si inizia, si svolge e si conclude un corretto processo edilizio e il non possedere le sufficienti nozioni riguardanti ilTesto Unico sulla Sicurezza nei Luoghi di Lavoro, può portare ad un errato svolgimento del processo assembleare, ma soprattutto può mettere a rischio la tutela e la salute dei lavoratori.

Per tutti i motivi sopra citati è molto importante che tutti gli amministratori di condominio, anche quelli non professionisti, abbiano una formazione completa, che vada al di la di quello che prescrive la legge 220/2012, la legge del 2014 ed il D.M. 140/2014.

Pubblicato su Foggia Today

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