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    “Il successo è il risultato di perfezione,
    duro lavoro, ciò che si impara dai fallimenti,
    lealtà, e persistenza.”

    Colin Powell

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    “Scegli il lavoro che ami e non lavorerai mai,
    neanche per un giorno in tutta la tua vita”

    Confucio

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    “L’eccellenza in un campo qualsiasi
    può essere raggiunta solo
    attraverso il lavoro di una vita:
    non si può acquistare ad un prezzo inferiore”

    Samuel Johnson

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    “A chiunque fu dato molto, molto sarà chiesto;
    a chi fu affidato molto, sarà richiesto molto di più.”

    Sacra Bibbia

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    “Colui che segue la folla non andrà mai più lontano della folla.
    Colui che va da solo sarà più probabile
    che si troverà in luoghi dove nessuno è mai arrivato.”

    Albert Einstein

Il portiere: compiti e funzioni di un dipendente condominiale

Il portiere è un dipendente condominiale preposto allo svolgimento di funzioni come la custodia e la vigilanza dello stabile. Quest’ultima funzione viene effettuata attraverso il controllo delle persone che accedono nel condominio; il portinaio vigila anche sull’utilizzo delle cose comuni, sulla pulizia dell'edificio e sul rispetto delle norme del regolamento condominiale e delle delibere dell’assemblea; in merito, il portinaio riceve istruzioni direttamente dall’amministratore.

Le recenti riforme hanno introdotto nuovi profili normativi  volti all’inquadramento della figura del portiere: il tetto massimo delle ore settimanali da svolgere è stabilito in 48 ore, comprensive delle ore straordinarie richieste per particolari condizioni. Il portiere dovrebbe essere operativo in una fascia oraria stabilita dalle ore 7 del mattino alle ore 20 e dovrebbe occuparsi anche dell’apertura e chiusura del portone dello stabile. Al fine di sopperire a necessità urgenti al di fuori di quegli orari, oggi è previsto l’istituto della reperibilità di espletare per un massimo di dodici ore settimanali. Restano chiaramente esclusi da questo conteggio il periodo feriale, le ore del riposo e i giorni festivi. Il contratto di lavoro con cui si inquadra il portinaio è quello di lavoro subordinato al condominio, a cui si applicano le norme fissate in materia dal contratto collettivo nazionale di categoria; all'atto dell’assunzione si può prevedere che il portiere possa godere dell'alloggio disponibile. I locali di portineria però non rientrano tra le parti comuni dello stabile e sono anche suscettibili di utilizzazione individuale: il condominio infatti può stabilire di non destinare alcun alloggio a sede della portineria. Ai sensi dell’articolo 1123 codice civile, le spese inerenti il servizio di portierato debbono essere poste a carico di tutti i condomini in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno, salvo disposizioni differenti contenute nel regolamento condominiale. Spetta invece all’amministratore controllare l’operato del portiere, vigilando sull’effettivo svolgimento delle mansioni affidate. Qualora sorgano lamentele relative al portinaio, sorge l’obbligo per l’amministratore di indire un’assemblea al fine di risolvere la questione. Si fa presente inoltre che il condominio inteso come datore di lavoro, ha la facoltà di assumere o licenziare personale anche per giusta causa. Tuttavia se i servizi prestati dal portinaio non dovessero risultare più utili oppure troppo onerosi per la condizione in cui versa lo stabile, la figura sarebbe destinata ad essere soppressa.

Pubblicato su Piazza Affari Foggia

 

 

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